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D. 09/06/2004 n. 11
a) devono essere costituiti ai sensi del capo II, titolo X, del libro quinto del codice civile e, quindi, non sono da considerarsi consorzi stabili quelli costituiti in forme diverse da quella dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articoli da 2602 a 2620 del codice civile quale ad esempio la società cooperativa consortile
b) possono essere costituiti anche nelle forme delle società lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V del codice civile - e cioè delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice, delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata - aventi, però, come oggetto sociale lo scopo consortile (art. 2615-ter del codice civile)
c) devono essere costituiti con contratto in forma pubblica
d) devono prevedere nella loro denominazione sociale espressamente la locuzione consorzio stabile
e) devono riportare nel loro atto costitutivo o nel loro statuto l'indicazione che sono costituiti ai sensi delle disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
f) devono avere una durata minima non inferiore a cinque anni
g) devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici e, pertanto, l'oggetto sociale non può prevedere l'estensione ad ulteriori attività, fermo restando che può essere previsto lo svolgimento di qualunque operazione che D.A.V.LL.PP. 9-06-2004 N. 11 – Natura e qualificazione dei consorzi stabili. sia, però, strumentale al conseguimento di quello che la Legge prescrive come scopo istituzionale
h) devono essere costituiti da soggetti tutti in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA
i) possono essere costituiti esclusivamente da imprese individuali, da imprese
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e, quindi, non possono far parte del consorzio stabile nè i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nè i consorzi di imprese artigiane, nè i consorzi stabili e nè i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, a fornire servizi tecnici
j) devono essere stati costituiti dopo il 1 marzo 2000 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni) in quanto soltanto dopo tale data le imprese possono avere acquisito l'attestazione di qualificazione
k) possono eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorchè in gara abbiano indicato un consorziato o più consorziati come esecutori dei suddetti lavori
l) comportano -per le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione dei suddetti consorzi stabili - l'obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, al fine che queste provvedano a rilasciare - con il pagamento da parte dell'impresa consorziata della tariffa (cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno) stabilita nella Delibera n. 35/2004 - una attestazione di qualificazione che sia modificata rispetto a quella precedente con l'inserimento di tale partecipazione.
Roma, 9 giugno 2004 Il presidente: Garri
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